Art. 2.
(Specializzazione in terapia intensiva).

      1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in terapia intensiva.
      2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia.
      3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la

 

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formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in terapia intensiva è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni.
      4. La durata minima del corso di specializzazione di cui al comma 1 è di quattro anni.